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Tribunale di Vasto, ordinanza 12.12.2016 -Est. Pasquale
Tribunale di Vasto, ordinanza 12.12.2016 -Est. Pasquale
Il rifiuto a intraprendere un percorso di mediazione può essere espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto. Quando l’enunciazione dei motivi della mancata partecipazione avviene prima della mediazione, con una comunicazione scritta, e non riguarda le cause che impediscono oggettivamente alla parte di essere presente al primo incontro, ma le ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, l’assenza è ingiustificata. L’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a...
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