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Tribunale di Udine, sentenza 28.4.2016 – Est. Massarelli
Tribunale di Udine, sentenza 28.4.2016 – Est. Massarelli
Se la controversia concerne il pagamento di somme inferiori ad € 50.000, la domanda giudiziale è sottoposta alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di “negoziazione assistita”. Nel caso in esame, le parti non hanno adempiuto alla formalità e la mancanza è stata rilevata alla prima udienza dal giudice, che ha assegnato un termine alla parte più diligente per comunicare all’altra l’invito alla stipula del contratto relativo. Ciò non è avvenuto, in quanto nel medesimo termine l’attrice ha avviato il diverso e distinto procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n° 28/2010. Poichéa l’attrice non ha esposto alcuna giustificazione per tale scelta, limitandosi a chiedere ulteriore termine per espletare la negoziazione assistita, dovendosi ritenere che il termine di cui all’art. 3 comma 1 D.L. n° 132/2014 sia perentorio, e constatato comunque che quello fissato è inutilmente scaduto, non resta che prendere atto che la domanda è improcedibile.
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