Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016 – Est. Marino

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Data della sentenza: 30/03/2016

Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016 – Est. Marino

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Torino Giudice Marino Cecilia

Nella mediazione la parte deve essere assistita dall’avvocato secondo quanto dispone l’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010. Ne consegue che l’assenza del legale inficia il corretto esperimento della mediazione e rende improcedibile la domanda giudiziale.

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