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Tribunale di Torino, sentenza 25.7.2017 – Est. Rivello
Tribunale di Torino, sentenza 25.7.2017 – Est. Rivello
E’ fondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione sollevata dalla parte opposta nei confronti dell’opponente che ha avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice. Secondo la Cassazione, “avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione è dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte attrice” (sent. n, 24696/2015).
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