Tribunale di Roma, sentenza 27.05.2016 – Est. Moriconi

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Data della sentenza: 27/05/2016

Tribunale di Roma, sentenza 27.05.2016 – Est. Moriconi

Volontaria Tribunale di Roma Giudice Moriconi Massimo

Non è corretta l’interpretazione secondo cui le parti possono, a domanda del mediatore, dichiarare che non sussiste la possibilità di iniziare la procedura di mediazione e ritenere superata la condizione di procedibilità. La giurisprudenza è invece graniticamente unanime nell’affermare che solo la presenza di obiettive circostanze procedurali (et similia) integra l’impossibilità di procedere alla mediazione, fermandosi all’incontro informativo. Circa le conseguenze di tale condotta contraria alla legge, se l’istante intende procedere oltre l’incontro informativo ed è la parte convocata (il convenuto nella causa), a dichiarare l’impossibilità a proseguire oltre il primo incontro, sempre che sussista la correlativa verbalizzazione, ciò comporterà non l’improcedibilità della causa, bensì, la possibile applicazione a carico del convocato/convenuto delle sanzioni di legge (condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato e condanna ex art.96 comma 3 cpc).

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