Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017 – Est. Moriconi.

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Data della sentenza: 26/10/2017

Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017 – Est. Moriconi.

Volontaria Tribunale di Roma Giudice Moriconi Massimo RG 56175/2011

La mancata partecipazione della assicurazione al tentativo di conciliazione propiziato dal giudice, può porre le basi dell’insuccesso della mediazione non essendo verosimile che l’assicurato, coperto da garanzia assicurativa per tale sinistro, quand’anche presente in mediazione, possa raggiungere un autonomo accordo senza l’adesione della sua assicurazione, prestando il fianco tale scelta alla sicura eccezione dell’assicurazione di non opponibilità ad essa dell’accordo per non avervi partecipato. Pertanto,  il volontario ed ingiustificato rifiuto (dell’Assicurazione) di aderire all’ordine del giudice civile, legittimamente dato, con l’ordinanza di invio in mediazione, rappresenta una condotta grave ed inescusabile a cui consegue la condanna ex art. 96 co III° cpc, della compagnia assicuratrice sulla quale ricade pressoché per intero la responsabilità del fallimento del procedimento di mediazione.

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