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Tribunale di Roma, sentenza 14.07.2016 bis – Est. Moriconi
Tribunale di Roma, sentenza 14.07.2016 bis – Est. Moriconi
Solo il grave ritardo nell’avvio della mediazione può provocare l’improcedibilità della domanda, da intendersi un ritardo sostanziale che inficia e contagia gravemente gli atti a seguire, compromettendo il corretto svolgimento della procedura. Si tratta quindi di una valutazione che la legge rimette al giudice, caso per caso. Peraltro, la legge predica la improcedibilità della domanda giudiziale con riferimento esclusivo all’esperimento del procedimento di mediazione e non alla presentazione (nel termine di 15 gg) della domanda di mediazione. Posta la questione in tali termini, l’improcedibilità è dichiarata quando la procedura non viene esperita o il tardivo avvio ne compromette realmente il corretto svolgimento; giammai quando la mediazione, seppur in ritardo, viene avviata e portata a conclusione.
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