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Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016 – Est. Moriconi
Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016 – Est. Moriconi
Quando la controversia involge questioni tecniche le parti possono avvalersi della consulenza di un esperto già durante lo svolgimento della mediazione. Il giudice suggerisce alle parti l’opportunità di nominare già in mediazione un professionista tra quelli iscritti agli albi del tribunale la cui attività, se espletata da un consulente serio e preparato, può conservare utilità nel successivo processo (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione). In caso di mancato accordo, le parti possono fissare a verbale le proprie posizioni al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
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