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Tribunale di Roma, ordinanza 17.03.2014 – Est. Moriconi
Tribunale di Roma, ordinanza 17.03.2014 – Est. Moriconi
La consulenza tecnica svolta in mediazione può essere acquisita nel successivo processo, limitatamente, ove occorra rilevarlo, agli aspetti ed ai contenuti che siano strettamente corrispondenti al compito accertativo che gli sia stato affidato. Invero i divieti previsti dalla legge hanno per oggetto esclusivamente le dichiarazioni delle parti (di cui le informazioni sono solo uno dei possibili contenuti). Viceversa l’attività del consulente in mediazione, all’esito degli accertamenti che compie (che non potranno consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, perché questo non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è previsto espressamente nell’ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da par te del C.T.U. è subordinato ad espressa autorizzazione del giudice, cfr.194 cpc), si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici.
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