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Tribunale di Roma, ordinanza 02.03.2020 – Est. Moriconi
Tribunale di Roma, ordinanza 02.03.2020 – Est. Moriconi
In mediazione è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line. Alla luce di quanto emerso allo stato degli atti, il giudice può indicare alle parti un range su cui avviare un tavolo negoziale
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