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Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017 – Est. Capodaglio.
Data della sentenza: 28/02/2017
Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017 – Est. Capodaglio.
Obbligatoria - Locazione
Tribunale di Rimini
Giudice Capodaglio Bruno
La notifica della domanda di mediazione effettuata alla parte e non anche presso il domicilio del legale costituito nel giudizio di sfratto è pienamente valida. L’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato.
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