Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017 – Est. Capodaglio.

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Data della sentenza: 28/02/2017

Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017 – Est. Capodaglio.

Obbligatoria - Locazione Tribunale di Rimini Giudice Capodaglio Bruno

La notifica della domanda di mediazione effettuata alla parte e non anche presso il domicilio del legale costituito nel giudizio di sfratto è pienamente valida. L’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato.

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