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Tribunale-di-Ravenna-sentenza-6.4.2017-Est.-Farolfi
Data della sentenza: 06/04/2017
Tribunale-di-Ravenna-sentenza-6.4.2017-Est.-Farolfi
Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari
Tribunale di Ravenna
Giudice Farolfi alessandro
La parte che intende promuovere un giudizio dimenticandosi di avviare il preliminare tentativo di mediazione (ante causam), subisce gli effetti della improcedibilità della domanda giudiziale. Neppure l’avvio della procedura conciliativa nel corso del giudizio può sanare tale vizio processuale.Per il Tribunale di Ravenna la finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili alle parti private sia l’an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.
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