Tribunale-di-Ravenna-sentenza-6.4.2017-Est.-Farolfi

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Data della sentenza: 06/04/2017

Tribunale-di-Ravenna-sentenza-6.4.2017-Est.-Farolfi

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Ravenna Giudice Farolfi alessandro

La parte che intende promuovere un giudizio dimenticandosi di avviare il preliminare tentativo di mediazione (ante causam), subisce gli effetti della improcedibilità della domanda giudiziale. Neppure l’avvio della procedura conciliativa nel corso del giudizio può sanare tale vizio processuale.Per il Tribunale di Ravenna la finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili alle parti private sia l’an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.

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