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Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.6.2017 – Est. Vicini
Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.6.2017 – Est. Vicini
Ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva”, poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative e idonee alla svolgimento dell’attività di mediazione. Circa la tardiva presentazione della istanza di mediazione, il vizio dovrebbe ritenersi sanato dalla convocazione delle parti al primo incontro, dovendo ritenersi che l’atto introduttivo del procedimento di mediazione abbia comunque raggiunto il suo scopo quando l’incontro è stato fissato nel rispetto del termine trimestrale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010.
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