Tribunale di Pescara, ordinanza 20.04.2016

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Data della sentenza: 20/04/2016

Tribunale di Pescara, ordinanza 20.04.2016

Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari Tribunale di Pescara Giudice Casarella Sergio

L’assenza in mediazione senza addurre alcuna valida giustificazione, comporta la condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa, secondo quanto previsto dall’art 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010, già alla prima udienza.

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