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Tribunale di Pescara, ordinanza 20.04.2016
Data della sentenza: 20/04/2016
Tribunale di Pescara, ordinanza 20.04.2016
Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari
Tribunale di Pescara
Giudice Casarella Sergio
L’assenza in mediazione senza addurre alcuna valida giustificazione, comporta la condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa, secondo quanto previsto dall’art 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010, già alla prima udienza.
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