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Tribunale di Napoli, ordinanza 05.02.2019 – Est. Cislaghi
Tribunale di Napoli, ordinanza 05.02.2019 – Est. Cislaghi
Il giudice può formulare una proposta ex art. 185 bis cpc, e, in caso di mancato accordo, invitare le parti a depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale, della controversia in atto. In caso di mancato accordo, le parti, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc
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