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Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016 – Est. Gentile
Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016 – Est. Gentile
La condotta del condominio che per mezzo del suo amministratore decide di partecipare alla mediazione – anche facoltativa – al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna fattiva collaborazione, costa la condanna al rimborso delle spese di mediazione sostenute dalla controparte, oltre gli interessi. Il giudice ha quindi riconosciuto ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, il diritto del creditore al risarcimento del maggiore danno relativo alle spese sostenute nella procedura di mediazione esperita, pari a circa mille euro oltre interessi, in quanto spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore non collaborativo.
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