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Tribunale di Milano, sentenza 02.03.2020 – Est. Rota
Data della sentenza: 02/03/2020
Tribunale di Milano, sentenza 02.03.2020 – Est. Rota
Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari
Tribunale di Milano
Giudice Rota Giacomo
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il Giudice può disporne l'integrale compensazione tra le parti posto che la banca convenuta ha inopinatamente deciso di non partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria avendo frustrato lo scopo deflattivo dell' istituto in esame. L' eventuale fattiva partecipazione di quest' ultima e la prospettazione delle ragioni esplicitate a fondamento della reiezione delle domande di parte attrice infatti avrebbe potuto evitare, con un buon margine di certezza, un contenzioso dispendioso e l' ingolfamento della macchina giudiziaria.
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