Tribunale di Milano, ordinanza 27.04.2016

Nuova ricerca
Data della sentenza: 27/04/2016

Tribunale di Milano, ordinanza 27.04.2016

Volontaria Tribunale di Milano

Nella mediazione demandata, come noto, il giudizio di mediabilità è già espresso nell’ordinanza che la dispone e le parti, presenti personalmente con l’assistenza del difensore, devono necessariamente proseguire oltre il primo incontro. Il contenuto dell’ordinanza deve essere comunicato al mediatore sul quale grava l’onere della verbalizzazione del rifiuto della parte che non intende proseguire nel merito. Così facendo il giudice può conoscere la condotta tenuta dalle parti in mediazione e la valuta ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti sulle spese di lite.

Continua la lettura

Registrati gratuitamente oppure accedi per consultare il provvedimento completo e scaricare il PDF.