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Tribunale di Mantova, sentenza 20.01.2015 – Est. Bulgarelli
Data della sentenza: 20/01/2015
Tribunale di Mantova, sentenza 20.01.2015 – Est. Bulgarelli
Obbligatoria - Locazione
Tribunale di Mantova
Giudice Bulgarelli Andrea
Nel giudizio di sfratto all’esito della fase a cognizione sommaria, il giudice dispone il mutamento del rito e assegna alle parti il termine per l’instaurazione della procedura di mediazione. In assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità della azione e l’onere di avvio della mediazione va posto sull’intimante. Se non vi provvede, il giudice rileva d’ufficio la circostanza e dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità.
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