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Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016 – Est. Benatti
Data della sentenza: 10/03/2016
Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016 – Est. Benatti
Obbligatoria - Servizi bancari e finanziari
Tribunale di Mantova
Giudice Benatti Marco
La non corretta condotta dell’Organismo e del Mediatore nello svolgimento della mediazione può essere rilevata dal giudice che ne informa il Ministero competente per l’adozione dei provvedimenti del caso. Possono costituire condotte censurabili l’assoluta genericità del soggetto convocato e dell’oggetto della lite, l’assenza nel numero di procedimento, l’omessa indicazione delle modalità di convocazione ed una errata autocertificazione della propria competenza territoriale.
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