Tribunale di Firenze, ordinanza 15.02.2016 – Est. Breggia

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Data della sentenza: 15/02/2016

Tribunale di Firenze, ordinanza 15.02.2016 – Est. Breggia

Obbligatoria - Locazione Tribunale di Firenze Giudice Breggia Luciana

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, terminata la fase dei provvedimenti interinali, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, ovvero parte opposta. La diversa soluzione cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ponendo l’obbligo sull’opponente, è errata per due diverse ragioni. In primo luogo, si fonda su un presupposto non corretto, l’applicazione della condizione di procedibilità per la proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, anziché nel momento successivo alla proposizione, una volta pronunciati eventuali provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc. In secondo luogo, effettua un fuorviante riferimento alla funzione deflattiva della mediazione, assegnando ad essa uno scopo diverso da quello proprio naturale, di sistema di risoluzione dei conflitti più adeguato rispetto al ricorso alla giustizia.

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