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Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 02.02.2016 – Est. Pupa
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 02.02.2016 – Est. Pupa
Va condiviso l’orientamento delineato dal Tribunale di Firenze nell’ordinanza del 19/03/2014, secondo cui nei procedimenti monitori, l’onere di avvio della mediazione incombe sul creditore opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5 comma 1 bis , D.Lgs. n. 28/2010, è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo (Cfr. Trib. Firenze, 15/10/2015 e Trib. Benevento, 23/01/2016). Peraltro, l’ordine del giudice può dirsi correttamente osservato solo se le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi avvocati, dichiarino di voler effettivamente proseguire oltre il primo incontro informativo.
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