Tribunale di Brindisi, ordinanza 24.03.2015 – Est. Cavone

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Data della sentenza: 24/03/2015

Tribunale di Brindisi, ordinanza 24.03.2015 – Est. Cavone

Obbligatoria - Condominio Tribunale di Brindisi Giudice Cavone

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento (in “autotutela”) della delibera assembleare impugnata, non fa venire meno l’obbligo del giudice di statuire sulle spese del giudizio, in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale e della condotta tenuta dalle parti. Nel caso in cui il ricorrente nel mezzo della procedura di mediazione, avvia anche il ricorso per ottenere l’annullamento della delibera, che sopraggiunge su decisione del condominio all’esito della mediazione, il Giudice oltre a dichiarare la cessazione della materia del contendere, dispone la compensazione delle spese di lite, poiché il giudizio si sarebbe potuto evitare se il ricorrente avesse semplicemente atteso l’esito della procedura conciliativa.

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