Tribunale di Bologna, sentenza 20.01.2015 – Est. Matteucci

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Data della sentenza: 20/01/2015

Tribunale di Bologna, sentenza 20.01.2015 – Est. Matteucci

Volontaria Tribunale di Bologna Giudice Matteucci

L’omesso avvio della mediazione comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto è l’opponente e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo. L’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” contenuta nell’articolo 5 co. 2 D.lgs 28/2010, va intesa come improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

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