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Tribunale-di-Ascoli-Piceno-ordinanza-18.4.2017-Est.-Mariani
Tribunale-di-Ascoli-Piceno-ordinanza-18.4.2017-Est.-Mariani
La consulenza tecnica in mediazione è opportuna nel caso di una controversa che verta su questioni puramente tecnico/contabili (l’attore chiedeva la rideterminazione del conto corrente ordinario per interessi, spese e commissioni illegittimamente applicate). Il tal caso il giudice sollecita le parti ad esperire realmente la mediazione con la presenza personale delle parti assistite da un difensore, e invita il Mediatore a nominare un professionista iscritto all’Albo dei ctu del Tribunale, formulando già nell’ordinanza i quesiti oggetto della consulenza tecnica. Nello stesso provvedimento, può anticipare alle parti che nel caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore può formulare una proposta anche in assenza di loro concorde richiesta e sulla scorta della consulenza tecnica, peraltro, acquisibile d’ufficio dal Giudice.
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