Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016

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Data della sentenza: 12/09/2016

Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016

Volontaria Tribunale di Ascoli Piceno

L’attività espletata  dal difensore  in mediazione deve essere posta a carico dello Stato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La determinazione dei compensi ai sensi dell’art.82 DPR 115/2002, non deve superare, in ogni caso, i valori medi delle tariffe professionali di riferimento, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

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