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Trib. di Roma, Sez, XIII Civile, sentenza 29.5. 2014 – Est. Moriconi
Trib. di Roma, Sez, XIII Civile, sentenza 29.5. 2014 – Est. Moriconi
Va condannata la compagnia di assicurazione al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e ad un ulteriore importo di natura indennitaria pari al doppio delle spese processuali a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice senza giustificato motivo e, quindi, per non aver consentito il corretto esplicarsi dei nuovi strumenti conciliativi endoprocessuali. La parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire.
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