Spetta alla parte istante individuare correttamente l’organismo competente. In caso di errore la responsabilità non può essere addossata all’Organismo.

Nuova ricerca
Data della sentenza: 26/08/2019

Spetta alla parte istante individuare correttamente l’organismo competente. In caso di errore la responsabilità non può essere addossata all’Organismo.

Volontaria Tribunale di Trento Giudice Fermarelli Renata

L'esatta individuazione dell'Organismo di mediazione competente rientra tra gli obblighi della parte. Se la parte avvia consapevolmente una mediazione presso un organismo incompetente, la responsabilità che ne deriva non può essere addossata all'Organismo. Quest'ultimo ha solo l' onere di comunicare le sedi in cui è territorialmente competente al Ministero della Giustizia e la corretta instaurazione del procedimento di mediazione tramite l' individuazione dell' organismo territorialmente competente non rientra negli adempimenti contrattuali esigibili in base al rapporto che solo successivamente al deposito dell' istanza si viene a instaurare tra le parti in lite e l' organismo di mediazione (nel caso di specie la società attrice lamentava che avendo depositato istanza per l' avvio della procedura di mediazione presso la D. s.r.l., non veniva informata da quest' ultima circa la mancanza di un protocollo d' intesa con altro Organismo territorialmente competente a Caltanissetta per lo scambio delle sedi; soltanto successivamente, a seguito di un cambio di sede e conseguente rinvio del primo incontro la D.  stessa stipulava un protocollo d' intesa con l' Organismo A. s.r.l. territorialmente competente a Caltanissetta, quando ormai il...

Continua la lettura

Registrati gratuitamente oppure accedi per consultare il provvedimento completo e scaricare il PDF.