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- Senza la presenza personale della parte e di una procura speciale conferita all'avvocato, il giudice rinvia le parti in mediazione.
Senza la presenza personale della parte e di una procura speciale conferita all’avvocato, il giudice rinvia le parti in mediazione.
Senza la presenza personale della parte e di una procura speciale conferita all’avvocato, il giudice rinvia le parti in mediazione.
Gli articoli 5 e 8 del d.lgs 28/2010, ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e secondo l'interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza (Cass. 8473/2019) le parti possono delegare taluno all’uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Se la parte è assente ed in sua vece è presente l'avvocato senza una procura speciale il giudice può disporre una nuova medazione.
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