Rimedi per bloccare l’efficacia dell’accordo di mediazione posto in esecuzione

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Data della sentenza: 06/06/2018

Rimedi per bloccare l’efficacia dell’accordo di mediazione posto in esecuzione

Obbligatoria - Diritti reali Tribunale di Ascoli Piceno Giudice Cassini Adriano

Nel caso di opposizione all'esecuzione promossa sulla scorta di un accordo di mediazione, trattandosi di titolo esecutivo stragiudiziale, il sindacato del Giudice dell' opposizione è decisamente più esteso di quanto non avvenga per i titoli giudiziali, ma deve pur sempre tener conto della natura negoziale del titolo. Pertanto, valutato il medesimo come un atto di transazione, il Giudice dell' opposizione può legittimamente essere chiamato a esaminarne i vizi (nel caso di specie una sorta di impossibilità dell'oggetto) e a individuare la fondatezza dei rimedi (risoluzione, rescissione, annullamento o altro) proposti dalla parte che ritenga, sulla base di quei vizi, insussistente la permanenza dell' efficacia del titolo. Naturalmente, nel rispetto del principio dispositivo, il Giudice è tenuto ad un accertamento circoscritto alle eccezioni dell' opponente, sul quale incombe l' onere di dimostrare i detti vizi e dedurre gli elementi di invalidità.

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