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- Per la Cassazione l'avvocato non può rappresentare la parte in mediazione in virtù di una procura autenticata dallo stesso legale. E' richiesta una procura speciale sostanziale.
Per la Cassazione l’avvocato non può rappresentare la parte in mediazione in virtù di una procura autenticata dallo stesso legale. E’ richiesta una procura speciale sostanziale.
Per la Cassazione l’avvocato non può rappresentare la parte in mediazione in virtù di una procura autenticata dallo stesso legale. E’ richiesta una procura speciale sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010 le parti devono essere presenti personalmente assieme al proprio difensore, precisando altresì che la parte che non voglia o non possa essere presente personalmente può delegare la propria attività a terzi, tra cui anche il suo difensore. Nondimeno, la facoltà di farsi sostituire deve essere conferita mediante una "procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto " E quindi "con una procura speciale sostanziale". Laddove la parte interessata scelga di farsi sostituire dal difensore, questo potere non può essere conferito "con la procura conferita al difensore e da questi autenticata"giacché "il potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle lite autenticabili direttamente dal difensore" (cfr. Cass. n. 8473/2019).
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