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Per interrompere la decadenza può bastare il deposito della istanza entro 30 gg dalla delibera assembleare
Per interrompere la decadenza può bastare il deposito della istanza entro 30 gg dalla delibera assembleare
Con riferimento agli effetti della mediazione sulla decadenza va ricordato il comma sesto dell’art. 5 D. Lgs 28/2010: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’Organismo”. L’effetto impeditivo della decadenzasulla base dei principi generali espressi dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, non può che collegarsi, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato della attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione alla controparte, il che in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, dovrebbe valere altresì laddove, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all’Organismo e perciò sottratte all’ingerenza dell’istante. Va anche considerato che l’istanza di mediazione depositata presso l’Organismo autorizzato può essere catalogata alla stregua di un ricorso: è il deposito...
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