Per interrompere la decadenza basta la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione

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Data della sentenza: 16/12/2021

Per interrompere la decadenza basta la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione

Obbligatoria - Condominio Tribunale di Aosta Giudice Modolo Simona

L' art. 5 comma 6 d.lgs. 28 del 2010 individua il momento interruttivo del Termine decadenziale in quello della comunicazione della domanda di mediazione "alle altre parti". La formulazione della norma induce, da un lato, a respingere la tesi giurisprudenziale che attribuisce l' effetto interruttivo al mero deposito della domanda di mediazione presso l' Organismo competente (Corte appello Brescia, 30/07/2018, n.1337 ) , e dall' altro che tale effetto consegua alla comunicazione dell " incontro" trasmessa dall' Organismo di Mediazione ex art. 8 d.lgs. 28 del 2010. Sotto il primo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato che " in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l' istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell' art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del Termine semestrale di decadenza di cui all' art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito" (Cassazione civile sez. II, 28/01/2019, n.2273). Il Tribunale rileva che questo...

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