Modalità di quantificazione della condanna ex art. 96 cpc per l’ente pubblico assente in mediazione demandata.

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Data della sentenza: 20/05/2020

Modalità di quantificazione della condanna ex art. 96 cpc per l’ente pubblico assente in mediazione demandata.

Volontaria Tribunale di Roma Giudice Moriconi Massimo RG 59389/2016

La quantificazione della condanna ex art. 96 comma 3 cpc, nei confronti della Pubblica Amministrazione assente ingiustificata nella mediazione demantata deve essere rapportata : a) allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa; b) alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli; c) alla forza ed al potere economico del responsabile, che secondo le circostanze può risultare avere abusato con la sua azione o la sua resistenza, del giudizio, dei suoi tempi e del modo di gestirlo; c) alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, ed in particolare alla sua capacità patrimoniale, la condanna ex art.96 co III° cpc costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. Nei confronti di un'amministrazione pubblica tale provvedimento acquista maggiore efficacia, tale da essere in grado di sensibilizzare direttamente il funzionario responsabile e quello titolare del rapporto organico,...

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