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Mediazione obbligatoria: l’invito al solo difensore non basta se manca la procura sostanziale
Mediazione obbligatoria: l’invito al solo difensore non basta se manca la procura sostanziale
Con la sentenza n. 701/2026 la Corte d’Appello di Catania ha deciso che, la mediazione obbligatoria, non è validamente esperita se l’invito a comparire viene inviato soltanto al difensore della parte opponente, privo di poteri sostanziali. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo.
In questo articolo scopriremo l’opposizione al decreto ingiuntivo, la necessità della convocazione personale in mediazione e gli effetti processuali della procedura irregolare.
L’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di un contratto di finanziamento
L’opposizione a decreto ingiuntivo riguardava una pretesa creditoria di oltre 15.000 euro, azionata da una società cessionaria del credito sulla base di un rapporto originariamente stipulato con un intermediario finanziario.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, riducendo l’importo dovuto. In appello, l’opponente ha riproposto l’eccezione di improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione obbligatoria fosse stata irregolarmente esperita perché l’invito era stato inviato via PEC al difensore e non alla parte personalmente.
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