L’usucapione in mediazione non è opponibile al fallimento se l’accordo è trascritto successivamente alla sentenza di fallimento

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Data della sentenza: 13/05/2021

L’usucapione in mediazione non è opponibile al fallimento se l’accordo è trascritto successivamente alla sentenza di fallimento

Obbligatoria - Diritti reali Corte di Cassazione Giudice Dolmetta Aldo Angelo

Per poter rendere opponibile al fallimento l’acquisto di un immobile per usucapione, l’accordo di mediazione di cui all’art. 2643, n. 12 bis, cod. civ. deve essere trascritto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. In mancanza di sentenza accertativa dell’intervenuta usucapione di un immobile e pure di accordo di mediazione debitamente trascritto, l’acquisto non è opponibile al fallimento del precedente titolare. In effetti, la norma dell'art. 2643 comma 12 bis cod. civ. (come introdotta nel sistema dalla legge 2011, n. 11, di conversione del d. I. n. 70/2011) è univoca nel subordinare l'opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi di questo peculiare negozio al fatto della sua avvenuta trascrizione (ove relativo a un bene immobile, naturalmente): tanto nei confronti dei terzi acquirenti, quanto pure nei confronti dei creditori dell'ex proprietario e sottoscrittore dell'accordo (nell'ottica della responsabilità patrimoniale del debitore, detto negozio appare propriamente connotato, in effetti, da contenere una rinuncia dell'ex proprietario a favore del rivendicante). E' invero convinta acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che, nel difetto delle condizioni stabilite dalla legge per l'opponibilità ed efficacia di un negozio...

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