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L’eccezione per omesso svolgimento della mediazione va eccepita o sollevata entro la prima udienza.
L’eccezione per omesso svolgimento della mediazione va eccepita o sollevata entro la prima udienza.
L'improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza" del primo grado di giudizio. Peraltro, come pure è già stato segnalato da questa Suprema Corte (oltre all'appena citata Cass. sez. 3, 13 dicembre 2019 n. 32797, si veda Cass. sez. 3, 30 ottobre 2018 n. 27433), permane al giudicante uno spazio di discrezionalità per inserire – e anche in appello -, sottraendola al potere dispositivo delle parti che ne esce pertanto limitato, la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità. Una siffatta elasticità normativa conferita alla condizione di procedibilità in esame trae origine, a ben guardare, proprio dalla ratio dell'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità, ratio che deve essere identificata nella celerità del processo dal punto di vista – che ne è l'altra facies – della deflazione del processo stesso qualora si appalesi come strumento superfluo. Ratio che è stata così riconosciuta inequivocamente dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, Cass. sez. 3, 3...
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