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- Le parti devono superare il primo incontro e motivarne a verbale le ragioni del rifiuto. Il mediatore deve formulare una proposta anche se lo richiede una sola parte.
Le parti devono superare il primo incontro e motivarne a verbale le ragioni del rifiuto. Il mediatore deve formulare una proposta anche se lo richiede una sola parte.
Le parti devono superare il primo incontro e motivarne a verbale le ragioni del rifiuto. Il mediatore deve formulare una proposta anche se lo richiede una sola parte.
Il Tribunale di Busto Arsizio non condividendo le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 ritiene che le parti devono essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e il mediatore deve adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. Il rifiuto di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n....
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