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L’atto notarile stipulato al di fuori della mediazione non beneficia delle esenzioni fiscali.
L’atto notarile stipulato al di fuori della mediazione non beneficia delle esenzioni fiscali.
L'atto notarile di compravendita stipulato dopo la conclusione di un procedimento di mediazione in cui le parti hanno raggiunto un accordo, e quindi al di fuori della stessa procedura, non beneficia delle agevolazioni fiscali previste per la stessa materia, considerato che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica si applica agli atti stipulati all'interno del procedimento di mediazione. In particolare, l'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 17 D.Lgs. 28/2010 (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.), dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale...
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