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L’amministratore di condominio senza il mandato dell’assemblea vanifica la mediazione
L’amministratore di condominio senza il mandato dell’assemblea vanifica la mediazione
Tra le controversie condominiali soggette alla mediazione rientra certamamente la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire la condanna di una condomina al pagamento dei contributi. Secondo quanto dispone l' art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, "al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2" e al successivo comma 4 è prevista la ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell’assemblea, alla quale, infine, il comma 5 di tale disposizione rimette l’approvazione della proposta di mediazione, da votare con la medesima maggioranza occorrente per garantire la partecipazione dell’amministratore alla procedura. Pertanto la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata allorché all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa. L'’amministratore non può partecipare alle...
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