L’accordo di mediazione ha natura pubblica per cui ai sensi dell’art.1392 cc, la procura rilasciata all’avvocato per rappresentare la parte deve essere notarile.

Nuova ricerca
Data della sentenza: 28/12/2021

L’accordo di mediazione ha natura pubblica per cui ai sensi dell’art.1392 cc, la procura rilasciata all’avvocato per rappresentare la parte deve essere notarile.

Volontaria Tribunale di Latina Giudice Galasso Roberto

Il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (Cass. civ. Sez. III...

Continua la lettura

Registrati gratuitamente oppure accedi per consultare il provvedimento completo e scaricare il PDF.