La P.A. deve partecipare in mediazione e non è giustificato il rifiuto fondato sul timore del danno erariale.

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Data della sentenza: 25/10/2021

La P.A. deve partecipare in mediazione e non è giustificato il rifiuto fondato sul timore del danno erariale.

Obbligatoria - Responsabilità medica e sanitaria Tribunale di Roma Giudice Moriconi Massimo RG 56742/2018

L’utilità e la convenienza per tutte le parti del percorso conciliativo disposto sono evidenti perché 1) le parti si riappropriano, sia pure all’interno di una serie di emergenze istruttorie dalle quali non si può prescindere, della titolarità di decidere al meglio dei propri interessi, evitando l’alea, sempre presente, tanto più in un sistema quale quello giudiziario italiano ad alta intensità di mutamenti normativi e giurisprudenziali, al proseguimento (anche in verticale) del giudizio; 2) pongono fine, definitivamente, al conflitto, con la certezza degli esiti raggiunti con l’accordo, 3) azzerano, comparativamente all’infinito percorso giudiziale, i tempi di attesa di tale definizione. Va ricordato che la P.A. deve partecipare alla procedura di mediazione e che non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va ricordato, in proposito, che l’art.1 comma quarto del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021 ha conferito espressamente al Governo di: «prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma...

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