La mancata partecipazione della parte convenuta in mediazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite

Nuova ricerca
Data della sentenza: 28/12/2021

La mancata partecipazione della parte convenuta in mediazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite

Obbligatoria - Contratti assicurativi Tribunale di Pavia Giudice Frangipani Marcella

Ai sensi dell' art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il giudice può valutare la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' art. 116, comma 2, c.p.c. La ritenuta inutilità, a dire della parte convenuta, dell' esperimento della mediazione obbligatoria, non può essere un giustificato motivo per non parteciparvi, di talché la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.

Continua la lettura

Registrati gratuitamente oppure accedi per consultare il provvedimento completo e scaricare il PDF.