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La mancata partecipazione della parte convenuta in mediazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite
Data della sentenza: 28/12/2021
La mancata partecipazione della parte convenuta in mediazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite
Obbligatoria - Contratti assicurativi
Tribunale di Pavia
Giudice Frangipani Marcella
Ai sensi dell' art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il giudice può valutare la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' art. 116, comma 2, c.p.c. La ritenuta inutilità, a dire della parte convenuta, dell' esperimento della mediazione obbligatoria, non può essere un giustificato motivo per non parteciparvi, di talché la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.
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