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La domanda sulla nullità della fideiussione c.d. attiva, non è soggetta a mediazione né all’ arbitrato bancario finanziario
La domanda sulla nullità della fideiussione c.d. attiva, non è soggetta a mediazione né all’ arbitrato bancario finanziario
La domanda sulla nullità della fideiussione c.d. attiva, cioè quella rilasciata ad una banca da un soggetto terzo, persona fisica o giuridica o ente, non è qualificabile come contratto bancario, atteso che il fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito (cfr. Cass. n. 5833 del 28/02/19), non essendo cliente della banca e trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa (correntista, mutuatario, etc.). Non trattandosi di rapporto bancario tale domanda non è soggetta a mediazione e neppure all'alternativa dell'arbitrato bancario finanziario. Difatti, il procedimento presso l’abf che, come è noto, giudica delle controversie relative a servizi bancari, vale a dire quelli resi da banche, in base ad un criterio determinativo della sua competenza fondato sulla sola qualità soggettiva di una delle parti e va contemperato con quello che impone di interpretare restrittivamente le norme che pongono condizioni di procedibilità della domanda cosicchè l’alternatività tra mediazione ed arbitrato, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, va intesa come riferita ai soli contratti oggettivamente bancari.
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