La domanda di mediazione notificata a uno dei litisconsorti non interrompe la decadenza nei confronti degli altri.

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Data della sentenza: 26/01/2021

La domanda di mediazione notificata a uno dei litisconsorti non interrompe la decadenza nei confronti degli altri.

Obbligatoria - Diritti reali Tribunale di Bologna Giudice Gattuso Marco

Non è ipotizzabile che il termine decadenziale di un anno previsto dall' art. 1168, primo comma c.c. sia stato comunque interrotto dalla domanda di mediazione svolta nei confronti di uno solo dei litisconsorti. Come noto , l' art. 5, comma sesto del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 prevede che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed è pure noto che l' art. 1310, primo comma, c.c., per cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori, comporta, secondo indirizzo consolidato, che l' azione giudiziaria (e dunque anche la domanda di mediazione) determini l' interruzione della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio. Tuttavia, come condivisibilmente chiarito dal Collegio, in assenza di una specifica disposizione, il carattere eccezionale della della norma in materia di prescrizione ne preclude l' applicazione all' istituto della decadenza prevista dall' art. 1168, primo comma c.c....

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