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La disciplina sull’assegno bancario non è soggetta alla mediazione obbligatoria
La disciplina sull’assegno bancario non è soggetta alla mediazione obbligatoria
La responabilità contrattuale della banca per avere questa pagato, quale istituto di credito negoziatore, un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo beneficiariodisciplina sugli assegni non può ritenersi che rientri nell'ambito dei «contratti bancari» presi in considerazione dalla norma dell'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 (nella versione introdotta dall'art. 84 comma 1 lett. b. decreto legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013), e non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria. L'assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. g) d Igs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che in sé stessa prescinde dal carattere «bancario» del soggetto che venga a prestare il relativo servizio. D'altronde, la stessa convenzione di assegno, se può anche trovarsi inserita nel corpo di «contratti bancari», mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale.
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