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La consulenza tecnica in mediazione non può entrare nel successivo giudizio se viola il principio di riservatezza
La consulenza tecnica in mediazione non può entrare nel successivo giudizio se viola il principio di riservatezza
Il corretto funzionamento e il buon esito della mediazione è garantita anche mediante la rigorosa osservanza del principio di riservatezza, disciplinato dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs n. 28/2010, la cui inderogabilità era stata peraltro sancita dal legislatore comunitario con. art. 7 Direttiva – CE 2008/52. L'obbligo di riservatezza trovi la sua ragione d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile l'instaurazione fra le parti, presenti in mediazione, di un clima libero e disteso, di sincero confronto, tanto nelle sessioni congiunte quanto in quelle separate, in modo tale da consentire ad ognuna di esse di aprirsi senza timori, potendo esprimere, fino in fondo il proprio punto di vista, con le relative aspettative e richieste. Un principio che, dunque, riveste portata decisiva, poiché ha di fatto consentito al legislatore di incentivare l'uso della mediazione, nonché di agevolare loperato del mediatore nella ricerca di un accordo in grado di soddisfare i contrapposti interessi. In tale ottica deve essere letto l'articolo 10, rubricato "inutilizzabilità e segreto professionale', il quale al primo comma dispone: "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel...
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