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La condizione di procedibilità è superata se vi è coincidenza tra parti del giudizio e della mediazione e se coincide l’oggetto proposto in mediazione con quello del giudizio
La condizione di procedibilità è superata se vi è coincidenza tra parti del giudizio e della mediazione e se coincide l’oggetto proposto in mediazione con quello del giudizio
Ai fini del superamento della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria si deve registrare una coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio e quelle del procedimento di mediazione, nonché la coincidenza oggettiva tra l’oggetto proposto in sede di mediazione e quello proposto con la domanda giudiziale. In ordine poi alla mancata partecipazione in mediazione, il giudice osserva che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Nel caso in cui la parte non fornisca alcuna motivazione della sua mancata comparizione davanti al mediatore si dovrà affermare l'assenza di un giustificato motivo salvo che fosse di palmare ed eclatante evidenza la infondatezza o in fatto o in diritto o per entrambi i profili della domanda. In ogni altro caso – vale a dire in ogni situazione di res dubia – la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel procedimento di mediazione (ai sensi dell'art.5 1 bis ovvero co.II° del decr.lgsl.28/10), come pure...
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