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Il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione è perentorio.
Il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione è perentorio.
Va osservato, innanzitutto, che l' oggetto del contendere, trattandosi di contestazione di contratti bancari e della accessoria fideiussione, rientra tra le materie indicate dall' art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l.98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l' esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione. Va considerato, poi, che, trattandosi di condizione di procedibilità, con funzione deflattiva in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e dunque in funzione dell' efficienza processuale, detto termine di 15 giorni debba ritenersi fissato a pena di decadenza. Inoltre, la parte attrice non richiedeva tempestivamente una proroga del Termine (chiedeva concessione di nuovo termine in comparsa conclusionale) né adduceva e provava un legittimo ed incolpevole impedimento all' avvio tempestivo della procedura di mediazione al fine di sostanziare una richiesta di rimessione in termini. Si rileva, poi, che non si ritiene che la parte possa avvalersi di mediazioni effettuate per altri procedimenti, avendo la controparte diritto di valutare, per ogni diverso procedimento, l' opportunità di aderire ad...
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