Il recesso ex art.27 L.392/1978 dal contratto di locazione quando il conduttore è la Pubblica Amministrazione

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Data della sentenza: 13/04/2021

Il recesso ex art.27 L.392/1978 dal contratto di locazione quando il conduttore è la Pubblica Amministrazione

Obbligatoria - Locazione Corte di Cassazione Giudice Iannello Emilio

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la disposizione di cui all'art. 27, ultimo comma, legge n. 392 del 1978 — la quale consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi — è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall'art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale (cfr. Cass. 22/11/2000, n. 15082). È stato tuttavia altrettanto costantemente precisato che allorquando l'amministrazione pubblica scelga di agire iure privatorum stipulando un contratto di locazione come conduttore, essa non si sottrae ai principi predicati in materia da questa Corte, secondo cui la situazione assunta come giustificativa del recesso anticipato ex art. 27, comma 8, I. cit. non può attenere alla soggettiva e unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, ma deve avere carattere oggettivo, sostanziandosi in fatti involontari, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo la prosecuzione del rapporto locativo.

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